1. Sono ammessi a fruire delle prestazioni del FISDE, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità fissati dai Regolamenti delle prestazioni, i soci ordinari, straordinari e – sulla base delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q) – i soci aggregati di cui, rispettivamente, ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3, nonché i familiari a carico dei soci ordinari e dei soci aggregati, intendendosi per tali quelli per i quali il socio ordinario/aggregato ha titolo ed usufruisce delle detrazioni IRPEF.
Ai fini della valutazione del carico fiscale, non si tiene conto, limitatamente ai figli minori, della pensione di reversibilità/indiretta dagli stessi percepita a seguito del decesso dell’altro genitore.
Ai medesimi fini, sono ininfluenti gli importi che l’assistito disabile abbia percepito dal FISDE a titolo di interventi di sostegno, e finalizzati alla integrazione lavorativa o socio-terapeutica; sono parimenti ininfluenti le altre erogazioni aventi carattere sostanzialmente assistenziale effettuate da terzi ma complementari ad interventi promossi dal FISDE nell’ambito dei regolamenti associativi.
Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo i figli del socio ordinario/aggregato che abbia rinunciato – ad esclusivo vantaggio del coniuge (compreso il caso di separazione legale) – all’esercizio del diritto alla detrazione IRPEF.
Possono parimenti beneficiare delle prestazioni del Fondo i figli del socio ordinario/aggregato che, in relazione al superamento dei limiti di reddito complessivo ai fini della percezione delle detrazioni per familiari a carico, non sia in condizione di fruire delle stesse.
2. Sono altresì ammessi a fruire delle prestazioni di cui al precedente comma i pensionati della società CESI alla data del 25 settembre 2001 (fruitori delle prestazioni CAI alla stessa data) ed eventualmente un familiare a carico che, sempre alla suddetta data, fruiva già delle prestazioni CAI , nonché ai familiari di dipendenti deceduti che, sempre alla suddetta data, fruivano già delle suddette prestazioni. Tali beneficiari sono tenuti a corrispondere al FISDE una quota annua non inferiore a quella versata al CAI per l’anno 2000.
3. Limitatamente agli interventi finalizzati all’assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. “nuove emergenze sociali”, hanno diritto ad usufruirne anche i familiari a carico dei soci straordinari, intendendosi per tali quelli per i quali i soci stessi hanno titolo alle detrazioni IRPEF.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere interventi a favore dei familiari a carico dei soci straordinari, affetti da stati morbosi di notevole gravità e persistenza per i quali occorre il ricorso a strutture specializzate di alta qualifica per interventi o terapie straordinarie.