1. Il Fondo comune del FISDE è costituito dalle seguenti voci:

A) “Patrimonio indisponibile” pari ad euro 60 milioni, utilizzabile, previo benestare delle fonti istitutive dell’Associazione, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.
B) “Patrimoni indisponibili” delle gestioni separate costituiti – in attuazione delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lett. q), del presente Statuto, per le quali è prevista una gestione separata anche agli effetti della responsabilità di cui all’art. 38 del codice civile – dalle Società interessate e dai loro dipendenti.
Detti patrimoni – la cui entità è definita nell’ambito delle predette convenzioni – sono utilizzabili, previo benestare delle parti stipulanti le convenzioni stesse, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.
C) “Patrimonio disponibile” incrementabile ai sensi dell’art. 4, comma 10, ed utilizzabile con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

2. Nel caso di utilizzo del patrimonio di cui alla lettera A) del precedente comma 1, lo stesso è ricostituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate dalle fonti istitutive. Nel caso di utilizzo del patrimonio di cui alla lettera B) del precedente comma 1, le modalità di ricostituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Non vi è obbligo di ricostituzione nei casi previsti dall’art. 13 dello Statuto.

3. FISDE può acquisire in proprietà, anche a titolo oneroso, oltre quello da adibire a sede sociale, anche altri immobili con l’autorizzazione delle fonti istitutive dell’Associazione. FISDE può cedere immobili, esclusivamente a titolo oneroso, previa autorizzazione delle fonti istitutive.

4. Il Fondo comune non può essere destinato a fini diversi da quelli previsti dall’art. 2 e dal presente art. 3, punto 3.