1. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi sociali e non siano stati ricostituiti gli Organi sociali.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale sono tra loro incompatibili; la qualità di dipendente del Fondo è incompatibile con le cariche negli Organi sociali.
5. L’astensione dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo determina la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e la sua sostituzione a norma del vigente Regolamento elettorale. La decadenza dalla carica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. FISDE manleva i componenti degli Organi sociali per le responsabilità civili, penali, amministrative e tributarie in cui siano incorsi nell’esercizio delle loro funzioni, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave ovvero di violazioni commesse palesemente in danno del Fondo. II Consiglio di Amministrazione definisce la relativa regolamentazione.