1. Il FISDE si scioglie:
- per concorde volontà delle fonti istitutive;
- per impossibilità del conseguimento dello scopo sociale.
2. In caso di scioglimento, il fondo comune verrà devoluto a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra le fonti istitutive sentito preventivamente l’organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.